Professionisti dell’accompagnamento in ascensione ed escursione sui vulcani, chi sono? Alcuni chiarimenti

da | 16 Aprile 2024 | News

Accompagnamento in ascensioni ed escursioni sui vulcani: accompagnamento di persone sui vulcani quiescenti o attivi o ambienti ipogei di origine vulcanica; insegnamento dei fenomeni vulcanici attraverso l’esperienza diretta e delle tecniche escursionistiche con particolare riferimento al terreno vulcanico attivo o quiescente.

L’ambito di esercizio: i vulcani quiescenti o attivi e gli ambienti ipogei di origine vulcanica.

Poiché nella fruizione dei vulcani attivi il fine preminente è la conoscenza dei fenomeni vulcanici attraverso l’esperienza diretta:

  • è fondamentale una preparazione derivante dalla conoscenza del territorio, integrata con l’osservazione diretta degli eventi vulcanici;
  • le stesse attività eruttive rappresentano il maggior pericolo per l’incolumità fisica dei fruitori dell’ambiente vulcanico e quindi occorre che la guida alpina e la guida vulcanologica sviluppino le conoscenze e le competenze atte a mitigare tali rischi;
  • nell’esperienza “vulcanologica” il fine non è la difficoltà del percorso, anche se le condizioni possono essere impegnative e gli itinerari di ascesa possono presentare problemi di tipo tecnico; è perciò necessario che la guida alpina e la guida vulcanologica abbiano le competenze e le abilità tecniche sufficienti alla conduzione in sicurezza dei fruitori di ambienti vulcanici, lungo itinerari tecnicamente impegnativi, ad alta quota e in qualsiasi condizione.

Professionisti dell’accompagnamento sui vulcani, chi sono? Le guide vulcanologiche e le guide alpine (guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guida) (Legge nazionale 2 gennaio 1989, n. 6).

L’accompagnamento in ascensioni ed escursioni sui vulcani è un’attività riservata alle Guide vulcanologiche e alle Guide alpine?

Sì, l’articolo 23 della Legge nazionale 2 gennaio 1989 n. 6 prevede che lo svolgimento a titolo professionale dell’accompagnamento di persone in ascensioni o escursioni su vulcani è riservata esclusivamente alle guide alpine abilitate e iscritte nei relativi albi quando preveda, per la progressione, l’uso di tecniche e attrezzature alpinistiche. In ogni altro caso può essere svolto anche dalle guide vulcanologiche abilitate e iscritte nei relativi elenchi speciali. Tertium non datur.

L’accompagnamento in ascensioni ed escursioni sui vulcani può essere svolto dagli Accompagnatori (guide) di media montagna?

No. Pur essendo professionisti inquadrati nella Legge nazionale 2 gennaio 1989 n. 6 (articoli 21 e 22), essi non hanno la formazione e quindi le competenze per accompagnare professionalmente sui vulcani.

Poiché il territorio vulcanico ha delle caratteristiche di unicità rispetto ai territori che insistono sui domini appenninici e alpini, non sono sufficienti le competenze dell’accompagnatore di media montagna, ma è opportuno che tali competenze vengano implementate con conoscenze culturali appropriate e abilità tecniche specifiche atte a estendere la garanzia della sicurezza dell’utenza in escursioni anche sui vulcani attivi.

Nella fruizione dei vulcani attivi, il fine preminente è la conoscenza dei fenomeni vulcanici attraverso l’esperienza diretta. Appare quindi evidente come la cultura geologica in generale, e vulcanologica nello specifico, siano fondamentali. Inoltre, è fondamentale una preparazione derivante dalla conoscenza del territorio, integrata con l’osservazione diretta degli eventi vulcanici. Ciò deriva proprio dal fatto che quello che si va a ricercare mediante l’ascensione su un vulcano attivo è il fenomeno eruttivo, in quanto esso costituisce il fine dell’esperienza “vulcanologica”. Tuttavia, le stesse attività eruttive rappresentano il maggior pericolo per l’incolumità fisica dei fruitori dell’ambiente vulcanico e quindi occorre che si sviluppino le conoscenze e le competenze atte a mitigare tali rischi.

L’accompagnamento in ascensioni ed escursioni sui vulcani può essere svolto da altre persone in virtù della Legge nazionale 4/2013?

No. La 4/2013 reca disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini e collegi e consente lo svolgimento di qualsiasi professione volta alla prestazione di servizi a favore di terzi, salvo che non si sovrappongano a quelli dei professionisti per il cui esercizio sia richiesta per legge l’iscrizione all’albo, come ad esempio quella di Guida alpina e Guida vulcanologica.

Alcuni chiarimenti riguardo la Legge nazionale 4/2013.

  • La 4/2013 ha comportato la possibilità di esercitare nuove attività professionali?

No, riguarda professioni che già potevano essere liberamente praticate anche prima del 2013. Dà invece la possibilità ai professionisti di organizzarsi in associazioni di categoria, definire l’oggetto della professione, che però ovviamente non deve sovrapporsi a quello delle professioni regolamentate.

  • Cosa possono fare queste associazioni di categoria?

Definiscono ad esempio i requisiti di ingresso e l’eventuale formazione.

  • Esistono degli standard minimi formativi obbligatori?

No, assolutamente no, è proprio il concetto di questa legge…. le professioni della 4/13 sono professioni che si potevano svolgere anche prima del 2013, qualche associazione infatti fa formazione, altre no, alcuni poca, altri di più, non ci sono standard, ognuno fa quel che vuole, perché il concetto di questa legge NON è quello di creare professioni che debbano dare delle garanzie all’utenza, come quelle legate ad esempio alla nostra professione e quindi all’incolumità delle persone. In pratica ognuno si autoregola come meglio crede.

  • Quindi per esercitare una professione che non ha riserve di legge, si è obbligati a essere iscritti a un’associazione di riferimento?

Assolutamente no, è solo una scelta, eventualmente un’opportunità, ma non è obbligatorio!

  • Queste associazioni sono riconosciute dal Ministero (Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ex Mise)?

No, il Ministero non riconosce, non si può parlare di riconoscimento.

Come si legge in una nota inviata al Conagai dal Mise (ora Mimit): “Il Ministero è chiamato a inserire nell’elenco le associazioni professionali che dichiarano, con assunzione di responsabilità da parte dei legali rappresentanti, di essere in possesso dei requisiti. Pertanto, l’istruttoria che l’Amministrazione è chiamata a compiere è di tipo prettamente compilativo, limitandosi a verificare il deposito delle dichiarazioni, oltre che la pubblicazione sul sito web degli elementi di interesse per il consumatore, senza entrare nel merito della documentazione e senza sindacare la veridicità delle informazioni rese. Il Ministero si limita ad accertare l’avvenuta trasmissione della dichiarazione ai fini dell’inserimento nell’elenco delle associazioni professionali, nella quale è già precisato che l’attività stessa non contempla attività riservate a soggetti iscritti in albi o elenchi.”

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